Carrelli elevatori & stoccatori
Controllo normativo, frequenza e monitoraggio associato
Tutto quello che c'è da sapere per garantire la conformità dei tuoi carrelli elevatori & stoccatori: periodicità, riferimento normativo, enti competenti, documenti da produrre e monitoraggio consigliato.
Frequenza
Ogni 6 mesi
Riferimento normativo
D.M. 11 aprile 2011
Documento atteso
Rapporto di verifica + registro di sicurezza
Obblighi principali
- Verifica ogni 6 mesi obbligatoria (D.M. 11 aprile 2011).
- Verifica iniziale alla messa in servizio o rimessa in servizio dopo modifica importante.
- Tenuta di un registro di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008 e alle procedure aziendali.
- Conservazione del rapporto per il periodo richiesto dalla normativa e dalla politica documentale aziendale.
- Chiusura delle riserve nei tempi previsti e tracciabilità delle azioni correttive.
Cosa automatizza il nostro software
- Pianificazione e avvisi anticipati (G-60, G-30, G-7) per ogni attrezzatura.
- Checklist conformi al riferimento applicabile, firmate elettronicamente da mobile.
- Identificazione tramite QR code o tag NFC applicato sull'attrezzatura.
- Generazione automatica del rapporto PDF con marca temporale e archiviazione probatoria.
- Monitoraggio di riserve, costi di ripristino e storico CMMS.
- Aggiornamento automatico in caso di evoluzione normativa integrata.
Monitoraggio normativo consigliato
Categoria 3
Ascensori, montacarichi, scale mobili & tappeti mobili
Sono interessati gli ascensori, i montacarichi, gli elevatori per persone la cui velocità non supera 0,15 m/s installati fissi, le scale mobili, i tappeti mobili e gli impianti di parcheggio automatico di veicoli. La normativa distingue gli obblighi dell'impresa di manutenzione da quelli del datore di lavoro utilizzatore.
Categoria 4
Apparecchi e accessori di sollevamento
Gli apparecchi di sollevamento e i loro accessori sono oggetto di tre famiglie di verifiche: alla messa in servizio, alla rimessa in servizio, e a titolo delle verifiche periodiche. Le gru a torre beneficiano inoltre di un esame approfondito specifico ogni 5 anni.
Categoria 2
Apparecchi a pressione
Gli apparecchi a pressione (recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e a pressione) sono interessati quando la pressione massima ammissibile PS supera 0,5 bar e vengono raggiunte le soglie tecniche fissate dal D.Lgs. 93/2000 (prodotto PS·V, dimensione nominale DN, gruppo di fluidi…). Le attrezzature trasportabili rientrano in un regime distinto.
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